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Sez. 3, Sentenza n. 5628 del 16/09/1986 (Rv. 448117 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - IRREGOLARITÀ DEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI NOTIFICAZIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA DISPOSTA DAI DECRETI MINISTERIALI 11 DICEMBRE 1981 E 25 FEBBRAIO 1982 - ATTI DA COMPIERSI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI ROMA O PER MEZZO DEL PERSONALE DEGLI STESSI - APPLICABILITÀ - ATTI DA COMPIERSI PER MEZZO DI ALTRO PERSONALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1986-09-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448117-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - IRREGOLARITÀ DEL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DI NOTIFICAZIONE DELLA CORTE DI APPELLO DI ROMA - PROROGA DEI TERMINI DI DECADENZA DISPOSTA DAI DECRETI MINISTERIALI 11 DICEMBRE 1981 E 25 FEBBRAIO 1982 - ATTI DA COMPIERSI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI ROMA O PER MEZZO DEL PERSONALE DEGLI STESSI - APPLICABILITÀ - ATTI DA COMPIERSI PER MEZZO DI ALTRO PERSONALE - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*

I decreti ministeriali 11 dicembre 1981 e 25 febbraio 1982, nel disporre la proroga dei termini processuali - stante l'irregolarità del funzionamento degli uffici di notificazione della Corte d'appello di Roma - per gli Atti da compiersi presso gli uffici giudiziari di Roma ed a mezzo del personale addetto a tali uffici, pongono una disposizione eccezionale la quale - senza porsi in contrasto con gli artt. 3 e 24 cost. - va riferita agli Atti che devono compiersi esclusivamente, e quindi necessariamente, a mezzo del personale degli uffici di Roma e non pure a quelli - come il ricorso per Cassazione avverso sentenza di giudice diverso da quelli del distretto della Corte di appello di Roma - che possono essere compiuti in via alternativa dal personale di altro ufficio. (V 4282/80, mass n 408145; (V 4077/75, mass n 378379).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, DM 11/12/1981, DM 25/02/1982

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)