Sez. 1, Sentenza n. 2447 del 07/11/1984 Cc. (dep. 14/12/1984) Rv. 167049 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI DI SALUTE - INCOMPATIBILITÀ CON LO STATO DI DETENZIONE - ESTREMI.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - CONCESSIONE O DINIEGO: CRITERI DI VALUTAZIONE - IN GENERE - CONDIZIONI DI SALUTE - INCOMPATIBILITÀ CON LO STATO DI DETENZIONE - ESTREMI.*
Pur dopo l'introduzione della nuova disciplina dell'istituto della libertà provvisoria ad opera della legge 28 luglio 1984, n. 398 (art. 8), la concessione della libertà provvisoria a persone che si trovino in condizioni di salute particolarmente gravi è consentita non in presenza di qualsiasi menomazione dello stato di salute del detenuto, sia pure cospicua e suscettibile di serie complicazioni, ma solo in situazioni in cui si ravvisi un'accertata obiettiva incompatibilità del quadro morboso con lo stato di detenzione, non ovviabile neppure con il ricovero in istituti di pena particolarmente attrezzati dal punto di vista sanitario o in centri clinici al di fuori del carcere. (V mass n 148267).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 277 CORTE COST., Legge 22/05/1975 num. 152 art. 1 CORTE COST., Legge 28/07/1984 num. 398 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)