Sez. 2, Sentenza n. 7275 del 03/07/1991 (Rv. 472891 - 01)
Avvocato e procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - Giudiziali civili | Nozione - Attività svolte dal difensore per la conclusione di una transazione su lite pendente - Inclusione - Contrasto con l'art. 3 Cost. - Insussistenza.
Avvocato e procuratore - Onorari - Prestazioni professionali - Giudiziali civili
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge professionale forense 13 giugno 1942 n. 1794, sono da considerarsi prestazioni giudiziali non soltanto quelle che consistono nel compimento di veri e propri atti processuali, ma anche quelle attività che si svolgano al di fuori del processo, purché strettamente dipendenti da un mandato relativo alla difesa e rappresentanza in giudizio, cosicché possano ritenersi come preordinate allo svolgimento di attività propriamente processuali o ad esse complementari. Rientra fra le prestazioni giudiziali l'attività svolta dal difensore di una parte in giudizio, per la conclusione di una transazione che ponga termine alla lite, ancorché la transazione stessa abbia luogo non sotto forma di conciliazione davanti al giudice, ma mediante negozio extraprocessuale senza che ne derivi contrasto con il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) per il diverso trattamento rispetto alle prestazioni stragiudiziali del tutto estranee al giudizio, attesa la sostanziale diversità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1965, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 8, DM Grazia e Giustizia 22/06/1982
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)