Sez. 2, Sentenza n. 5566 del 13/04/2001 (Rv. 545924 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI | Attività svolta dal difensore per la transazione della lite pendente - Sotto forma di negozio extraprocessuale - Inclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - PRESTAZIONI PROFESSIONALI - GIUDIZIALI CIVILI
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge Professionale forense 13 giugno 1942 n. 1794, deve considerarsi prestazione giudiziale e rientra fra quelle svolte dal difensore anche l'attività posta in essere per la transazione che ponga termine alla lite, ancorché la relativa stipulazione non abbia luogo sotto la forma di conciliazione davanti al giudice ma di negozio extraprocessuale.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1965, Legge 27/11/1933 num. 1578 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 8, DM Grazia e Giustizia 22/06/1982
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)