Sez. 5, Sentenza n. 2595 del 11/01/1974 Ud. (dep. 27/03/1974) Rv. 126594 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO E DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - DIFFERENZA - CONTESTUALE ELEZIONE E DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - PREVALENZA DELLA PRIMA - FATTISPECIE.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO E DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - DIFFERENZA - CONTESTUALE ELEZIONE E DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - PREVALENZA DELLA PRIMA - FATTISPECIE.*
Per l'elezione di domicilio sono necessari due requisiti: l'indicazione da parte dell'imputato di un luogo diverso da quello dove abita o esercita abitualmente la sua attivita professionale e la designazione di una persona come destinataria ai fini della ricezione delle notifiche. La indicazione della propria abitazione ai fini delle notificazioni, ancorche denominata 'elezione di domiciliò, e in realta una formale 'dichiarazioné (e non elezione) di domicilio. Da cio deriva che nell'ipotesi di due successive elezioni di domicilio (una presso il difensore e una nella abitazione stessa dell'imputato) la notifica effettuata nel domicilio 'elettò prevale su quella al domicilio apparentemente eletto, ma in realta 'dichiaratò.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)