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Sez. 5, Sentenza n. 1369 del 02/12/1986 Ud. (dep. 06/02/1987) Rv. 175040 - 01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO E DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - DIFFERENZA - SEMPLICE, INDICAZIONE DEL LUOGO SENZA PRECISAZIONE DEL DOMICILIATARIO - È DICHIARAZIONE - USO DEL TERMINE ELEZIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: PREVALENZA DI DOMICILIO ELETTO RISPETTO A SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI DOMICILIO.*
Stato
decisa il 1986-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175040-01

NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE - ALL'IMPUTATO - DOMICILIO ELETTO - ELEZIONE DI DOMICILIO E DICHIARAZIONE DI DOMICILIO - DIFFERENZA - SEMPLICE, INDICAZIONE DEL LUOGO SENZA PRECISAZIONE DEL DOMICILIATARIO - È DICHIARAZIONE - USO DEL TERMINE ELEZIONE - IRRILEVANZA - FATTISPECIE: PREVALENZA DI DOMICILIO ELETTO RISPETTO A SUCCESSIVA DICHIARAZIONE DI DOMICILIO.*

L'elezione di domicilio si compone di due elementi, il luogo e il nome del domiciliatario, mentre la dichiarazione di domicilio è soltanto l'indicazione del luogo dove l'indiziato o l'imputato ha, di fatto, la propria abitazione o la Sede della propria attività professionale - pertanto, la semplice indicazione del luogo senza precisazione del domiciliatario è sempre dichiarazione, e non mai elezione di domicilio, ancorché il dichiarante abbia usato impropriamente il termine elezione. (nella specie è stato ritenuto che l'indicazione di domicilio fatta dall'imputato senza la nomina del domiciliatario dovesse considerarsi dichiarazione e non elezione di domicilio e che detta dichiarazione non potesse prevalere sull'elezione effettuata precedentemente e non espressamente revocata). (Conf mass n 128798; (Conf mass n 126594; (Conf mass n 151252; (Conf mass n 166675).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 171 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)