Sez. L, Ordinanza n. 5075 del 26/02/2008 (Rv. 601891 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Configurabilità in relazione alle sentenze della Corte di cassazione - Caratteristiche - Errata rappresentazione del fatto ed errore di giudizio - Differenze - Tardività della notifica effettuata oltre la scadenza del termine breve di impugnazione - Timbro apposto sul ricorso - Configurabilità - Limiti - Esame specifico da parte del collegio - Errore di giudizio - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione, l'errore revocatorio è configurabile nelle ipotesi in cui la Corte sia giudice del fatto e, in particolare, quando abbia valutato sull'ammissibilità e procedibilità del ricorso, e si individua nell'errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale, e non anche nella pretesa errata valutazione di fatti esattamente rappresentati. Ne consegue che non risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di Cassazione nella quale il collegio abbia specificamente esaminato il timbro apposto sul ricorso - in base al quale l'interessato deduca la tempestività della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario - e ne abbia esclusa l'idoneità probatoria per la mancanza, in esso, di alcuna attestazione o sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, vertendosi, in tal caso, su un errore di giudizio della Corte con conseguente inammissibilità del ricorso per revocazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)