Sez. 5, Sentenza n. 2478 del 06/02/2006 (Rv. 588566 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO | Anche in relazione a sentenze della Corte di cassazione - Caratteri - Vizio di assunzione del fatto e non errore di criterio nella valutazione ed interpretazione del fatto - Nozione di "fatto" - Contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice - Inclusione - Limiti.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO
L'errore di fatto, previsto dall'art. 395, numero 4, cod. proc. civ., idoneo a determinare la revocabilità delle sentenze, comprese quelle della Corte di cassazione, deve risolversi esclusivamente in un vizio di assunzione del "fatto" - che può consistere nel contenuto degli atti processuali oggetto di cognizione del giudice, quali la sentenza impugnata o gli atti di parte -, e non in errori di criterio nella valutazione ed interpretazione del fatto, che attengano, cioè, alla valutazione degli atti sottoposti al controllo del giudice, i quali siano stati correttamente percepiti, configurandosi l'errore, in tali casi, in un vizio di ragionamento sui fatti assunti o in un inesatto apprezzamento delle risultanze processuali qualificabile come errore di giudizio, quando i fatti segnalati abbiano formato oggetto di esatta rappresentazione e poi di discussa valutazione. Ne consegue che risulta viziata da errore revocatorio la sentenza della Corte di cassazione nella quale il Collegio si sia limitato a negare, attraverso una mera attività ricognitiva, del tutto priva di ogni connotazione di tipo valutativo, che l'appellante avesse ripetuto la domanda, già formulata in primo grado, di disapplicazione delle sanzioni, circostanza smentita "ictu oculi" dal tenore, oggettivo e incontrovertibile, dell'atto di appello: in tale caso, si è infatti in presenza di un errore meramente percettivo, caduto sul contenuto testuale di un atto processuale, di per sé insuscettibile di apprezzamento, né, comunque, oggetto della benché minima attività di giudizio o di interpretazione ad opera della Corte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 391 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 395 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)