Sez. L, Sentenza n. 960 del 08/02/1984 (Rv. 433151 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO COLLETTIVO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - REGOLAMENTO DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DISCRIMINAZIONE DEL PERSONALE DI SESSO FEMMINILE - NULLITÀ - EFFETTI - APPLICABILITÀ "EX TUNC" DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO - LIMITI - DIRITTO DELLE LAVORATRICI AL TRATTAMENTO PREVISTO PER I LAVORATORI - PRESCRIZIONE - APPLICABILITÀ - IMPRESCRITTIBILITÀ DELL'AZIONE DI NULLITÀ DELLE CLAUSOLE REGOLAMENTARI CONTENENTI LA PREDETTA DISCRIMINAZIONE - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ANNULLABILITÀ DEL CONTRATTO COLLETTIVO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - REGOLAMENTO DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO - DISCRIMINAZIONE DEL PERSONALE DI SESSO FEMMINILE - NULLITÀ - EFFETTI - APPLICABILITÀ "EX TUNC" DELLA PARITÀ DI TRATTAMENTO - LIMITI - DIRITTO DELLE LAVORATRICI AL TRATTAMENTO PREVISTO PER I LAVORATORI - PRESCRIZIONE - APPLICABILITÀ - IMPRESCRITTIBILITÀ DELL'AZIONE DI NULLITÀ DELLE CLAUSOLE REGOLAMENTARI CONTENENTI LA PREDETTA DISCRIMINAZIONE - IRRILEVANZA.*
L'imprescrittibilità dell'Azione di nullità non si estende ai diritti relativi ai rapporti preesistenti sui quali il negozio nullo avrebbe dovuto incidere, né, tanto meno, ai diritti derivanti dalla sostituzione di norme imperative alle clausole nulle, ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ.. ne consegue che, ove il regolamento di un ente pubblico economico (nella specie: Banco di Napoli) contenga, in materia di trattamento di carriera e retributivo, Disposizioni che discriminano il personale di sesso femminile, poiché la nullità di tali Disposizioni, per contrasto con l'art. 37 cost., comporta (in virtù dell'art. 1419, secondo comma, citato) l'applicabilità ex tunc della parità di trattamento, il diritto delle lavoratrici allo stesso trattamento previsto per i lavoratori (azionabile sin dal momento dell'entrata in vigore della Costituzione, che ha introdotto nell'ordinamento l'imperativo ed inderogabile principio della parità fra i sessi) soggiace a prescrizione, nonostante l'imprescrittibilità dell'Azione di nullità delle suindicate clausole regolamentari. (Conf 528/82, mass n 418238).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)