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Sez. L, Sentenza n. 528 del 26/01/1982 (Rv. 418238 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE - REGOLAMENTO DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO CONTENENTE DISPOSIZIONI DISCRIMINANTI IL PERSONALE DI SESSO FEMMINILE IN MATERIA DI TRATTAMENTI GIURIDICO ED ECONOMICO - NULLITÀ EX ART. 37 COST. - CONSEGUENZE - DIRITTO DELLE LAVORATRICI ALLO STESSO TRATTAMENTO PREVISTO PER I LAVORATORI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1982-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418238-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DONNE - DIRITTO ALLA PARITÀ DI RETRIBUZIONE - REGOLAMENTO DI ENTE PUBBLICO ECONOMICO CONTENENTE DISPOSIZIONI DISCRIMINANTI IL PERSONALE DI SESSO FEMMINILE IN MATERIA DI TRATTAMENTI GIURIDICO ED ECONOMICO - NULLITÀ EX ART. 37 COST. - CONSEGUENZE - DIRITTO DELLE LAVORATRICI ALLO STESSO TRATTAMENTO PREVISTO PER I LAVORATORI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

L'imprescrittibilità dell'Azione di nullità, così come non comporta l'imprescrittibilità dei diritti relativi ai rapporti preesistenti sui quali il negozio nullo avrebbe dovuto incidere, tanto meno determina l'imprescrittibilità dei diritti derivanti dall'automatica sostituzione di norme imperative - ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 cod. civ. - alle clausole nulle. Ne consegue che nel caso in cui il regolamento di un ente pubblico economico (Banco di Napoli) contenga, in materia di trattamenti giuridico ed economico, Disposizioni che discriminano il personale di sesso femminile, poiché la nullità di tali Disposizioni, per contrasto con l'art. 37 della Costituzione, comporta (ai sensi del secondo comma dell'art. 1419 citato) l'applicabilità ex tunc della parità di trattamento, il diritto delle lavoratrici allo stesso trattamento previsto per i lavoratori (che può essere fatto valere sin dal momento dell'entrata in vigore della Costituzione, che ha introdotto nell'ordinamento l'imperativo ed inderogabile principio della parità fra i sessi) soggiace - nonostante l'imprescrittibilità dell'Azione di nullità delle clausole regolamentari citate - a prescrizione, la cui decorrenza, avendo detto regolamento natura privatistica e contrattuale e non già di atto amministrativo, prescinde dalla data dell'accertamento giudiziale della contrarietà delle sue Disposizioni al precetto costituzionale citato. (V 2021/81, mass n 412742; (V 5819/80, mass n 409643; (V 2054/80, mass nn 405699 e 405697; (V 1632/80, mass n 405227; (V 866/78, mass n 390207; (V 690/78, mass n 390034).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 37, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1419, Cod. Civ. art. 1422, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)