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Sez. L - , Ordinanza n. 6664 del 07/03/2019 (Rv. 653193 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE | Rapporto di lavoro - Unicità del centro d’imputazione - Accertamento della cd. “codatorialità” - Litisconsorzio necessario di tutti i datori di lavoro - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653193-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - IN GENERE

Nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un rapporto plurisoggettivo, cd. di codatorialità, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., è necessaria l'estensione del contraddittorio a tutti i soggetti individuati quali contitolari del rapporto di lavoro, agendo il lavoratore per l'accertamento, con efficacia di giudicato, di un unico centro di imputazione dal lato passivo del rapporto, e non per affermarne l'esistenza con l'unico datore di lavoro effettivo, e negarlo con quello apparente, ipotesi diversa in quanto l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto è conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2497, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)