Sez. L, Sentenza n. 17643 del 29/07/2009 (Rv. 609578 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA) | Azione del lavoratore nei confronti del committente per l'accertamento del rapporto di lavoro - Integrazione del contraddittorio nei confronti del soggetto interposto - Necessità - Esclusione - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - DIVIETO DI INTERMEDIAZIONE E DI INTERPOSIZIONE (APPALTO DI MANO D'OPERA)
Nel caso di domanda del lavoratore intesa ad accertare un'intermediazione illecita di manodopera e la sussistenza del rapporto lavorativo con il committente, quale effettivo datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 - nel testo applicabile "ratione temporis", vigente prima dell'abrogazione disposta dall'art. 85 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 -, deve escludersi la necessità dell'estensione del contraddittorio al soggetto interposto, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ. In tal caso, infatti, il lavoratore, agendo in giudizio, afferma l'esistenza di un rapporto con un certo datore di lavoro e ne nega uno diverso con altro soggetto, senza dedurre alcun rapporto plurisoggettivo nè alcuna situazione di contitolarità, mentre l'accertamento negativo del rapporto fittizio con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale, conosciuta dal giudice in via soltanto incidentale, ovvero senza vincolare il terzo attraverso la cosa giudicata e senza alcuna lesione del suo diritto di difesa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/09/2003 num. 276 art. 85
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)