Sez. 1, Sentenza n. 2112 del 06/04/1995 Cc. (dep. 04/07/1995) Rv. 202093 - 01
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga | Procedimento - Garanzie difensive - Sono assicurate con la sola trasmissione dell'avviso di udienza.
Misure cautelari - Personali - Estinzione - Termini di durata massima della custodia cautelare - Proroga
In tema di proroga della custodia cautelare in carcere, le garanzie della difesa sono soddisfatte con la trasmissione dell'avviso della data di udienza fissata dinanzi al G.I.P. per la discussione dell'istanza del pubblico ministero, senza che siano necessari né il suo previo deposito, né la sua notifica.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)