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Sez. 1, Sentenza n. 34105 del 06/07/2001 Cc. (dep. 18/09/2001) Rv. 219757 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA | Intervento della difesa - Effettiva possibilità di contraddittorio - Necessità - Mera notifica al difensore della richiesta del pubblico ministero - Sufficienza - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-07-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219757-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - PROROGA

In tema di proroga della custodia cautelare, dovendosi interpretare l'art.305, comma 2, c.p.p.(in linea con orientamenti già espressi dalla Corte costituzionale)nel senso che, pur essendo inapplicabile, per ragioni di urgenza, la procedura camerale di cui all'art.127 c.p.p., tuttavia il difensore deve essere posto in grado, con congruo anticipo, di interloquire sulla richiesta avanzata dal pubblico ministero, per cui il giudice è comunque obbligato ad assicurare, nelle forme ritenute in concreto più opportune, una effettiva possibilità di contraddittorio (orale o cartolare), deve escludersi che valga a costituire adempimento di tale obbligo la sola notifica al difensore della richiesta del pubblico ministero, senza indicazione del tempo e del modo in cui deve attuarsi l'intervento della difesa. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto nullo, per violazione dei diritti della difesa, ai sensi degli artt.178, lett.C, e 180 c.p.p., un provvedimento di proroga della custodia cautelare preceduto dalla notifica, effettuata due giorni prima, della relativa richiesta ai difensori).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 305 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 305 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)