Sez. 4, Sentenza n. 749 del 17/03/1969 Ud. (dep. 15/12/1969) Rv. 113452 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - PREPOSTO - MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTINFORTUNISTICHE - DOVERI DELL'IMPRENDITORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - DESTINATARI DELLE NORME - PREPOSTO - MANCATA ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTINFORTUNISTICHE - DOVERI DELL'IMPRENDITORE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Mentre il dovere di apprestare le misure antinfortunistiche e di provvedere alla loro pratica attuazione cessa nell'imprenditore in caso di nomina di idoneo sostituto che abbia tale specifico incarico, non cessa anche quello di intervenire per il loro rispetto qualora l'imprenditore venga a conoscenza della mancata attuazione di dette misure. (fattispecie in tema di violazione delle norme relative allo scarico di materiale edile in arrivo dal basso sui ripiani del cantiere. (Conf 106958, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Legge 07/01/1956 num. 164 art. 56
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)