Sez. 4, Sentenza n. 1690 del 17/11/1967 Ud. (dep. 23/02/1968) Rv. 106958 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITA DIRETTA DELL'IMPRENDITORE - LIMITI.*
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - NELLE COSTRUZIONI - DESTINATARI DELLE NORME - RESPONSABILITA DIRETTA DELL'IMPRENDITORE - LIMITI.*
L'imprenditore di lavori edili risponde sempre direttamente dell'osservanza e del controllo delle misure prescritte per la tutela della incolumita dei lavoratori anche se vi sia un preposto o capo cantiere, salvo che non provi che a questi siano state demandate le osservanze ed il controllo sulle medesime essendo a lui rimaste le sole funzioni amministrative e sempre che non sia tuttavia venuto a conoscenza delle inadempienze. (Conf.101238, anno 1966(V.105087, anno 1967(101826, anno 1966).*
Riferimenti normativi: DPR 07/01/1956 num. 164 CORTE COST., DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)