Sez. 3, Sentenza n. 10599 del 09/10/1991 (Rv. 474162 - 01)
Locazione - Obbligazioni del conduttore - In genere | Custodia dell'immobile locato - Passaggio al conduttore - Danni derivati dall'immobile - Responsabilità a carico del conduttore ex art. 2051 cod.civ. - Corresponsabilità del locatore - Condizioni.
Locazione - Obbligazioni del conduttore - In genere
La locazione comporta il passaggio al conduttore della custodia dell'immobile locato, con la conseguenza che la responsabilità per i danni derivati da tale immobile, a norma dell'art. 2051 cod.civ. è di regola ipotizzabile a carico del solo conduttore. Tuttavia anche il locatore può diventare responsabile degli stessi danni, in concorso con il conduttore qualora avvertito dal conduttore o comunque consapevole della necessità di riparazioni eccedenti la piccola manutenzione, abbia trascurato di provvedervi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1576, Cod. Civ. art. 1587, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)