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Sez. L, Sentenza n. 8847 del 27/11/1987 (Rv. 456203 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO O DISCIPLINARE - PRESUPPOSTO - PERDITA DI FIDUCIA - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO DI LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA, MOTIVATO DAL FATTO ADDEBITABILE ALLA STESSA MALATTIA DI ESSERSI SOTTRATTO ALLA VISITA DI CONTROLLO.*
Stato
decisa il 1987-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456203-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO O DISCIPLINARE - PRESUPPOSTO - PERDITA DI FIDUCIA - ESTREMI - FATTISPECIE RELATIVA A LICENZIAMENTO DI LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA, MOTIVATO DAL FATTO ADDEBITABILE ALLA STESSA MALATTIA DI ESSERSI SOTTRATTO ALLA VISITA DI CONTROLLO.*

Non è sufficiente, per legittimare il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, o comunque il licenziamento disciplinare, la perdita di fiducia del datore di lavoro che si ricolleghi ad un suo apprezzamento meramente soggettivo, bensì occorre che il venir meno della fiducia sia motivatamente determinato dal fatto addebitabile al dipendente e dimostrato nella sua esistenza. (nella specie la suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore assente per malattia, per essersi sottratto alla visita di controllo avendo accertato, a mezzo di C.T.U., che era addebitabile alla stessa malattia, nevrosi ipocondriaca, da cui era affetto il lavoratore). (V 159/87, mass n 449931; (Conf 3744/84, mass n 435730).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)