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Sez. L, Sentenza n. 159 del 13/01/1987 (Rv. 449931 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GIUDIZIO RELATIVO ALLA GRAVITÀ DELLE INFRAZIONI COMMESSE DAL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1987-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449931-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - PER GIUSTIFICATO MOTIVO - GIUDIZIO RELATIVO ALLA GRAVITÀ DELLE INFRAZIONI COMMESSE DAL LAVORATORE - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*

L'obiettiva idoneità del fatto (commesso dal dipendente) a ledere in qualche misura il rapporto di fiducia, e a configurare, quindi, una giusta causa di licenziamento, non va accertata alla stregua di una valutazione in astratto del fatto medesimo bensì in concreto, in relazione alla natura e alla qualità del singolo vincolo contrattuale, alla posizione delle parti del rapporto di lavoro e al grado di affidamento richiesto dalla specifica mansione del dipendente, nonché alla portata soggettiva del fatto stesso (cioè in relazione alle circostanze del suo verificarsi, ai motivi e all'intensità dell'elemento intenzionale o colposo). Tale giudizio circa la gravità delle infrazioni commesse da parte di un lavoratore subordinato e la loro attitudine a costituire giusta causa ovvero giustificato motivo (soggettivo) di licenziamento costituisce un accertamento di fatto, demandato al giudice del merito ed incensurabile in Sede di legittimità, se sorretto da congrua motivazione non inficiata da errori logici e giuridici. (Conf 2981/83, mass n 427893; (Conf 2981/83, mass n 427894).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)