diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7155 del 11/01/2024 Cc. (dep. 16/02/2024) Rv. 285999-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Ordinanza in materia di esecuzione emessa dalla Corte di appello - Annullamento con rinvio - Incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati – Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2024-01-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285999-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In tema di procedimento di esecuzione, nel caso di annullamento con rinvio dell'ordinanza emessa dalla Corte di appello, gli atti devono essere trasmessi, ex art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla medesima sezione che ha adottato il provvedimento, sia pure in diversa composizione collegiale, a causa dell'incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati sulla questione, ai sensi dell'art. 34 cod proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice dell'esecuzione è incompatibile ogniqualvolta ha esercitato un potere discrezionale implicante una valutazione sul merito dell'accusa, e non mere determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, pur se adottate in base ad apprezzamento delle risultanze processuali).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)