diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 22543 del 13/03/2026 Cc. (dep. 18/06/2026) Rv. 290175-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO | Esecuzione - Ordinanza in materia di confisca per equivalente adottata dalla Corte di appello - Annullamento con rinvio - Incompatibilità dei giudici che si sono già pronunciati - Sussistenza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/290175-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - GIUDIZIO DI RINVIO

In tema di procedimento di esecuzione, a seguito di annullamento con rinvio dell'ordinanza di rigetto dell'opposizione avverso il provvedimento pronunziato in materia di confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., gli atti vanno trasmessi, ai sensi dell'art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., alla medesima sezione della Corte di appello che ha adottato il provvedimento, ma in diversa composizione collegiale. (In motivazione, la Corte ha precisato che la confisca integra una statuizione che può avere natura sanzionatoria la quale impone al giudice dell'esecuzione valutazioni di merito, con conseguente necessità di trasmissione degli atti a un giudice diverso da quello che si è già pronunciato sulla vicenda).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 com. 1 lett. A), Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 34 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 676 CORTE COST., Cod. Pen. art. 322 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)