Sez. 1, Sentenza n. 875 del 05/04/1966 (Rv. 321740 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - INTERESSI - COMPENSATIVI - SULLA PARTE DI INDENNITA NON DEPOSITATA ALL'ATTO DELL'ESPROPRIO - MOMENTO DELLA DECORRENZA - CONSEGNA ALL'ESPROPRIAZIONE DEL BENE ESPROPRIATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - INDENNITA - INTERESSI - COMPENSATIVI - SULLA PARTE DI INDENNITA NON DEPOSITATA ALL'ATTO DELL'ESPROPRIO - MOMENTO DELLA DECORRENZA - CONSEGNA ALL'ESPROPRIAZIONE DEL BENE ESPROPRIATO - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Gli interessi compensativi sulla parte d'indennita non depositata all'atto del decreto di esproprio non sono dovuti finche la cosa espropriata non sia stata consegnata all'espropriante o comunque da lui appresa. Spetta al giudice di merito stabilire se si e verificata o meno la consegna all'espropriante del bene espropriato e il relativo apprezzamento, immune da errori di diritto e congruamente motivato, e incensurabile in Sede di legittimita.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)