Sez. 1, Sentenza n. 2851 del 18/07/1975 (Rv. 376882 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - INTERESSI - PAGAMENTO - IN GENERE - RITARDO NON RAGIONEVOLE NE NORMALE - INTERESSI COMPENSATIVI - OBBLIGO DELL'ESPROPRIANTE - MANCATA PERCEZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DI FRUTTI SULLA SOMMA NON VERSATA - IRRILEVANZA.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA - INTERESSI - PAGAMENTO - IN GENERE - RITARDO NON RAGIONEVOLE NE NORMALE - INTERESSI COMPENSATIVI - OBBLIGO DELL'ESPROPRIANTE - MANCATA PERCEZIONE DA PARTE DI QUEST'ULTIMO DI FRUTTI SULLA SOMMA NON VERSATA - IRRILEVANZA.*
Nel procedimento di espropriazione per pubblica utilita, qualora, divenuta definitiva ed irreversibile l'occupazione del bene, per l'avvenuta esecuzione dell'opera pubblica, la somma concordemente fissata dalle parti a titolo di indennita, e comprensiva dei danni e degli interessi fino allora maturati, rimanga nel patrimonio dello espropriante per un periodo maggiore di quello normalmente e ragionevolmente occorrente al pagamento della medesima, dopo la ultimazione di tutte le pratiche all'uopo necessarie, vanno riconosciuti, in favore dell'espropriato, per detto periodo, gli interessi compensativi; questi adempiono alla funzione di rimborsare l'espropriato della mancata percezione dei frutti del bene e sono dovuti, quindi, a prescindere dall'effettiva riscossione dei frutti stessi da parte dell'espropriante. (V 5/72, mass n 355651; 875/66, mass n 321740).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1282, Cod. Civ. art. 1499, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 26, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 29, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 30, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)