Sez. 1, Sentenza n. 10806 del 16/05/2014 (Rv. 631472 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Assegno bancario - Deposito in cancelleria - Equipollenza a protesto - Esclusione - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE
A norma dell'art. 58, secondo comma, del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, il possessore di un assegno non può esercitare l'azione causale se non previo adempimento delle formalità necessarie ad evitare di essere esposto sia all'azione causale che a quella cartolare e a consentire al debitore l'esercizio delle eventuali azioni di regresso. Ne consegue che, ai fini dell'esercizio dell'azione causale nei confronti del girante non traente - differentemente dal caso in cui l'azione sia proposta nei confronti dell'emittente del titolo, che non dispone di regresso verso alcuno degli altri obbligati - la previa levata del protesto dell'assegno è necessaria e non può essere surrogata dal deposito del titolo in cancelleria.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 45, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 58 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)