Sez. 1, Sentenza n. 22531 del 28/10/2011 (Rv. 620393 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE | Produzione degli originali dei titoli cambiari - Requisito per l'esercizio delle azioni cartolare e causale - Omesso deposito - Emissione del decreto ingiuntivo - Possibilità - Produzione in sede monitoria delle fotocopie dei titoli - Irrilevanza nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - Fondamento.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - AZIONE CAUSALE
La produzione in giudizio dei titoli cambiari originali costituisce requisito indefettibile per l'esercizio sia dell'azione cartolare, sia dell'azione causale, costituendo la produzione degli originali requisito per l'esame nel merito della domanda. L'omesso deposito dell'originale non impedisce l'emissione del decreto ingiuntivo, potendo la parte assolvere detto onere sino al momento della precisazione delle conclusioni in primo e secondo grado; nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è, invece, irrilevante l'avvenuta produzione, già in sede monitoria, delle fotocopie dei titoli, sia pure non contestate nella loro conformità all'originale, in quanto, nell'azione causale, solo con la produzione in giudizio dei titoli il debitore, pagando, è tutelato dal pericolo che il titolo possa essere ulteriormente usato nei suoi confronti con l'azione cambiaria.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 66
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)