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Sez. 3 - , Ordinanza n. 19344 del 03/08/2017 (Rv. 645490 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE | "Contemplatio domini" - Forma espressa - Necessità - Esclusione - Spendita del nome anche per "facta concludentia". - Ammissibilità - Fattispecie
Stato
decisa il 2017-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/645490-01

CONTRATTI IN GENERE - RAPPRESENTANZA - IN GENERE

Colui il quale abbia ricevuto dal proprio debitore un mandato con rappresentanza, al fine di riscuotere un credito vantato dal mandante verso terzi, e soddisfarsi sul ricavato, è legittimato a chiedere un decreto ingiuntivo nei confronti del "debitor debitoris", a nulla rilevando che non abbia formalmente speso il nome di quest'ultimo, quando non possa esistere alcun ragionevole dubbio circa l'identità tra il credito azionato, e quello la cui riscossione forma oggetto del mandato. (Fattispecie in tema di decreto ingiuntivo ottenuto dal rappresentante nei confronti del debitore del rappresentato mediante produzione del mandato con rappresentanza a riscuotere, conferito anche in funzione della realizzazione dell'interesse del mandatario al soddisfacimento del proprio credito verso il mandante).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1723, Cod. Proc. Civ. art. 77, Cod. Proc. Civ. art. 81

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)