Sez. 1, Sentenza n. 12679 del 29/05/2009 (Rv. 608468 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Opposizione a sanzione amministrativa - Atti amministrativi suscettibili di disapplicazione - Atti imperativi costituitivi del presupposto di una sanzione - Configurabilità - Atti irrogativi di una sanzione - Esclusione - Fattispecie relativa a richiesta di disapplicazione di un'ordinanza ingiunzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, il potere del giudice ordinario di disapplicare gli atti amministrativi riguarda solo quegli atti imperativi che costituiscono il presupposto della sanzione, fondando la soggezione del privato ad obblighi, positivi o negativi, per la cui inosservanza è comminata la sanzione, e non può, invece, trovare applicazione con riferimento agli atti amministrativi direttamente irrogativi della sanzione, quale un'ordinanza-ingiunzione emessa ex legge n. 689 del 1981, nei cui confronti è ammessa, invece, l'opposizione di cui all'art. 22 della legge n. 689 del 1981, unico mezzo attraverso il quale gli interessati possono ottenere l'accertamento negativo della pretesa sanzionatoria. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte di Appello che aveva respinto la richiesta di ripetizione di una somma di denaro versata a titolo di sanzione amministrativa, richiesta avanzata sul presupposto che un'ordinanza-ingiunzione, non autonomamente impugnata e quindi definitiva, potesse essere disapplicata in quanto contenente statuizioni illegittime).
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)