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Sez. 2, Sentenza n. 3390 del 15/02/2007 (Rv. 595610 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI | Condizioni - Mancata impugnazione dell'atto dinanzi al G.A. - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie in materia di opposizione a sanzione amministrativa.
Stato
decisa il 2007-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/595610-01

GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI

Il potere del giudice ordinario di disapplicare l'atto amministrativo resta escluso soltanto se la sua legittimità sia stata affermata dal giudice amministrativo nel contraddittorio della parte e con autorità di giudicato, non anche nel caso in cui l'atto non sia stato tempestivamente impugnato dinanzi al giudice amministrativo, concernendo l'istituto della inoppugnabilità la tutela degli interessi legittimi e non quella dei diritti soggettivi. (Nella specie, il giudice di pace aveva annullato l'ordinanza ingiunzione emessa per inottemperanza di un ordine di sgombero di un edificio ritenendo il suddetto ordine illegittimo e la S.C., in applicazione del principio di cui sopra, ha confermato la relativa decisione).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 5 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)