Sez. 1, Sentenza n. 2360 del 12/09/1966 (Rv. 324583 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - DOMANDE - NUOVE - IN GENERE - NOZIONE.*
Si ha domanda nuova, improponibile come tale in appello, tutte le volte che la pretesa fatta valere davanti al giudice dell'impugnazione aggiungendo presupposti di fatto nuovi o anche alterando quelli gia esposti nella domanda formulata in primo grado, tende ad introdurre nel processo un diverso petitum, che, richiedendo la necessita di indagini su elementi diversi da quelli dedotti a base della domanda originaria, violerebbe il principio del doppio grado di giurisdizione. (Conf.2404-65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)