Sez. L, Sentenza n. 202 del 14/01/1982 (Rv. 417896 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - D'USO (USI NEGOZIALI) - PRASSI AZIENDALE - RIFERIMENTO AD UNA CATEGORIA SOLTANTO DI SOGGETTI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - ESEGUITÀ DEL NUMERO DI APPLICAZIONI - ININFLUENZA - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA PRASSI AZIENDALE FORMATASI RELATIVAMENTE AI DIRIGENTI DI UNA IMPRESA.*
CONTRATTI IN GENERE - EFFETTI DEL CONTRATTO - ETEROINTEGRAZIONE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CLAUSOLE - D'USO (USI NEGOZIALI) - PRASSI AZIENDALE - RIFERIMENTO AD UNA CATEGORIA SOLTANTO DI SOGGETTI - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - ESEGUITÀ DEL NUMERO DI APPLICAZIONI - ININFLUENZA - FATTISPECIE RELATIVA AD UNA PRASSI AZIENDALE FORMATASI RELATIVAMENTE AI DIRIGENTI DI UNA IMPRESA.*
La prassi aziendale, costituendo un uso negoziale, è un mezzo d'interpretazione del contratto di lavoro e d'integrazione della volontà dei suoi contraenti, che il giudice del merito è tenuto ad utilizzare, ai sensi dell'art. 1374 cod. civ., al fine di ricostruire il contenuto obbligatorio del negozio ed i relativi effetti. Pertanto, poiché l'uso negoziale può formarsi anche limitatamente a determinate materie e settori nonché a singole categorie di soggetti, cui sia peculiare la disciplina che con l'uso si intenda integrare e chiarire è sufficiente che essa, con i caratteri di generalità e continuità, si riferisca ad una categoria di essi - come quella dei dirigenti - che per la sua particolare posizione è soggetta ad un'autonoma e specifica disciplina contrattuale, determinabile compiutamente con il principio della eterointegrazione. D'altro canto, il numero esiguo delle sue applicazioni non ne esclude automaticamente il formarsi, giacché tale numero deve essere valutato in relazione al numero dei componenti la categoria ed all'organizzazione aziendale. (principio affermato, nella specie, in ordine alla questione della risarcibilità dei danni subiti da un dirigente collocato in quiescenza, in violazione di una pretesa prassi aziendale, al compimento del sessantesimo invece che del sessantacinquesimo anno di età). (Conf 645/78, mass n 389976).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1340, Cod. Civ. art. 1374, Cod. Civ. art. 2094
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)