Sez. 1, Sentenza n. 9900 del 24/04/2007 (Rv. 597007 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Comunicazione del procuratore della parte dell'esistenza di una causa interruttiva - Contestuale precisazione delle conclusioni - Conseguenze - Interruzione del processo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
La dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., dal procuratore della parte costituita, sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, riveste carattere strettamente negoziale, e postula la esistenza di una volontà del dichiarante di provocare l'interruzione del processo; tale effetto non si realizza quando la causa interruttiva (nella specie, la fusione per incorporazione) risulti semplicemente comunicata (attraverso il deposito dell'atto di fusione), con contestuale precisazione delle conclusioni, che rivela una volontà opposta a quella di provocare l'interruzione e rende incomprensibili le ragioni della comunicazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)