Sez. 3, Sentenza n. 11552 del 17/11/1998 (Rv. 520748 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE | Dichiarazione resa dal procuratore della parte - Mera esposizione della esistenza di una causa interruttiva - Con finalità diverse dal conseguimento dell'effetto interruttivo - Conseguenze - Interruzione del processo - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE
La dichiarazione resa, ai sensi dell'art. 300 cod. proc. civ., dal procuratore della parte costituita, sebbene strutturata come dichiarazione di scienza, riveste carattere strettamente negoziale, e postula, pertanto, "quoad effectum", la esistenza di una volontà del dichiarante di provocare l'interruzione del processo. Tale effetto non può, pertanto, realizzarsi qualora la causa interruttiva (nella specie, il raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei convenuti nel corso del giudizio di primo grado) risulti esposta non allo scopo di provocare l'interruzione del processo, ma a fini diversi (quali, ad esempio, quelli di mera informazione nei confronti della controparte e del collegio), con contestuale prosecuzione dell'attività difensiva da parte del procuratore costituito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)