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Sez. 1, Sentenza n. 480 del 20/01/1998 (Rv. 511750 - 01)

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO | Liquidazione ex art. 814 cod. proc. civ. - Determinazione del compenso - Criteri - Valore della controversia - Rilevanza - Nozione.
Stato
decisa il 1998-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511750-01

ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO

La determinazione del compenso spettante agli arbitri rituali operata da parte del Presidente del Tribunale a norma dell'art. 814 cod. civ. benché effettuata con criteri equitativi, deve in ogni caso tener conto anche della rilevanza della controversia dedotta dal suo ammontare; a tal fine, il valore della controversia si identifica con l'entità delle richieste rivolte agli arbitri, non con la somma da costoro attribuita alla parte vincitrice, e in tale valore devono essere compresi accessori e interessi maturati al momento della domanda.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 814 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)