Sez. 1, Sentenza n. 2508 del 25/05/1989 (Rv. 462852 - 01)
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
ARBITRATO - ARBITRI - COMPENSO - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
La Determinazione del compenso spettante agli arbitri nel caso di arbitrato rituale va operata dal Presidente del tribunale, che ne sia richiesto a norma dell'art. 814 comma secondo cod. proc. civ., con criteri equitativi tenendo conto della Rilevanza anche oggettiva della controversia e dell'importanza dell'opera svolta in relazione alla natura e complessità delle questioni pratiche, alla durata dell'istruttoria e al tempo necessario per la deliberazione, senza che possa ritenersi esclusivamente rilevante il mero numero delle riunioni del collegio arbitrale. (V 21/82, mass n 417706; (V 815/75, mass n 374190).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 814 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)