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Sez. 2, Sentenza n. 1542 del 25/05/1973 (Rv. 364334 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - ERRONEA INDICAZIONE DEL NOME - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1973-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364334-01

PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - ERRONEA INDICAZIONE DEL NOME - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*

L'errore nella indicazione del nome del destinatario dell'atto di citazione non determina la nullita della notifica della citazione stessa quando sia possibile determinare, in base ad altri elementi da essa desumibili, chi sia il vero destinatario di essa.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 160

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)