Sez. L, Sentenza n. 1963 del 05/07/1974 (Rv. 370196 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - ERRONEA INDICAZIONE DEL NOME - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DELLE PARTI E DELLA LORO RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA - DEL CONVENUTO - ERRONEA INDICAZIONE DEL NOME - NULLITA - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
L'errore di indicazione del nome del destinatario dell'atto di citazione non comporta la nullita della notificazione della citazione stessa quando sia possibile individuare con certezza il destinatario reale della citazione sulla base di altri elementi desumibili da essa. (V 1542'73, mass n 364334).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)