Sez. 6 - L, Ordinanza n. 17387 del 26/08/2016 (Rv. 640879 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Azione di regresso Inail - Competenza per territorio - Individuazione - Criteri.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
La competenza territoriale a conoscere del giudizio avente ad oggetto l'azione di regresso esercitata dall'Inail (ex art. 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965) nei confronti del datore di lavoro, responsabile dell'infortunio sul lavoro patito dal lavoratore assicurato e già indennizzato dall'istituto, spetta, ai sensi dell'art. 444, comma 3, c.p.c, al giudice del luogo in cui si trova la sede territoriale dell'ente previdenziale che ha trattato la pratica dell'infortunio ed ha erogato la conseguente indennità, e non quella corrispondente alla sede dell'impresa, dovendosi ritenere preminente l'interesse dell'Istituto alla contiguità tra sede amministrativa che ha gestito l'infortunio e la sede giudiziaria di trattazione della controversia rispetto a quello del datore di lavoro che non si sia affatto adoperato per aprire una posizione assicurativa in favore del lavoratore.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 444 com. 3 CORTE COST., DPR 30/05/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)