Sez. L, Sentenza n. 4467 del 06/10/1978 (Rv. 394139 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER DIFFERENZE DEI RATEI ARRETRATI DI PENSIONE - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE - INTERESSI CORRISPETTIVI - INAPPLICABILITA - INTERESSI MORATORI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI PER DIFFERENZE DEI RATEI ARRETRATI DI PENSIONE - RIVALUTABILITA - ESCLUSIONE - INTERESSI CORRISPETTIVI - INAPPLICABILITA - INTERESSI MORATORI - APPLICABILITA - CONDIZIONI.*
I crediti per differenze dei ratei arretrati di pensione non sono suscettibili di rivalutazione, in quanto tale istituto e applicabile unicamente ai crediti di lavoro in senso stretto, ne producono interessi corrispettivi, per Mancanza dei requisiti della liquidita ed esigibilita: ad essi possono applicarsi unicamente gli interessi moratori, a fronte di un colpevole ritardo, da valutarsi rigorosamente in relazione alle previsioni legislative che stabiliscono uno stretto collegamento fra gli adempimenti posti a carico delle aziende e quelli posti a carico dell'INPS, al fine di pervenire alla piu sollecita liquidazione della prestazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1282, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)