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Sez. L, Sentenza n. 2159 del 27/03/1985 (Rv. 440036 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI TRAENTI ORIGINE DA FORME DI PREVIDENZA AZIENDALE - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440036-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - CREDITI TRAENTI ORIGINE DA FORME DI PREVIDENZA AZIENDALE - RIVALUTAZIONE - AMMISSIBILITÀ.*

La pensione di previdenza sociale costituisce attuazione del dovere assunto dallo stato in forza dell'art. 38 della Costituzione e quindi la relativa attribuzione patrimoniale non ha natura di credito di lavoro e non è rivalutabile ex art. 429, terzo comma, cod. proc. civ.; invece, la pensione erogata dallo stesso datore di lavoro - in forza di patto contrattuale o di regolamento aziendale - ha natura essenzialmente retributiva, ove sia a carico soprattutto del datore di lavoro medesimo e solo in minima parte a carico del lavoratore. Pertanto trova applicazione il disposto del citato art. 429, terzo comma, e quindi i diritti dei lavoratori, che traggano origine in tale Forma di previdenza aziendale, costituiscono crediti di lavoro e sono pienamente rivalutabili (principio affermato dalla C.S. in tema di previdenza aziendale del Banco di Sicilia). (V 4812/83, mass n 429703; (V 4038/82, mass n 421989; (V 1517/81, mass n 412180; (V 1025/80, mass n 404482; (V 4467/78, mass n 394139; (V 4127/78, mass n 393752; (V 2203/78, mass n 391594; (V 1543/78, mass n 390920; (Conf 7089/82, mass n 424757).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)