Sez. 1, Sentenza n. 2342 del 17/04/1982 (Rv. 420226 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - CASSAZIONE CON RINVIO PER L'APPLICAZIONE DELLO JUS SUPERVENIENS - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE - CASSAZIONE CON RINVIO PER L'APPLICAZIONE DELLO JUS SUPERVENIENS - POTERI DEL GIUDICE DI RINVIO.*
Se la Corte di Cassazione cassa la sentenza impugnata perché sia applicata una legge sopravvenuta il giudice, in Sede di rinvio, dovrà applicare la legge predetta senza che gli sia consentita alcuna indagine interpretativa circa la concreta applicabilità della norma al caso di specie, salvo che i dati di fatto che rendono la nuova legge concretamente applicabile, non risultino dagli Atti, dovendo in tale caso prima accertare l'esistenza di quei dati e, quindi, applicare la legge se l'indagine avrà dato risultato positivo. (V 1823/81, mass n 412510).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394, Legge 23/11/1971 num. 1047 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)