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Sez. 1, Sentenza n. 1823 del 30/03/1981 (Rv. 412510 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - CONDIZIONI DI FATTO - ACCERTAMENTO DEMANDATO DALLA CASSAZIONE AL GIUDICE DI RINVIO IN RELAZIONE ALLA NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 151 DEL 1975 - RIPROPOSIZIONE INNANZI TALE GIUDICE DELLE QUESTIONI CIRCA L'AMMISSIBILITA DELL'AZIONE O L'INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1981-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412510-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA O MATERNITA - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA - IN GENERE - CONDIZIONI DI FATTO - ACCERTAMENTO DEMANDATO DALLA CASSAZIONE AL GIUDICE DI RINVIO IN RELAZIONE ALLA NUOVA DISCIPLINA EX LEGGE N 151 DEL 1975 - RIPROPOSIZIONE INNANZI TALE GIUDICE DELLE QUESTIONI CIRCA L'AMMISSIBILITA DELL'AZIONE O L'INTEGRITA DEL CONTRADDITTORIO - INAMMISSIBILITA.*

Allorquando una sentenza della Cassazione ha, nell'annullamento con rinvio, fissato i criteri in iudicando o in procedendo che debbono informare la decisione della causa, si intendono implicitamente decise in via definitiva dalla Corte stessa tutte le questioni che costituiscono il presupposto necessario ed inderogabile della pronuncia espressa in diritto, onde e inibito alle parti ed al giudice di rinvio di riprendere in discussione in tale Sede le questioni medesime, perche il loro esame tenderebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza della Cassazione, in contrasto con il principio della loro intangibilita. Pertanto, ove a seguito di Cassazione sia stato rinviato ad altro giudice di appello l'accertamento delle condizioni di fatto per far luogo alla dichiarazione giudiziale di paternita sulla base della nuova disciplina introdotta dalla legge 19 maggio 1975 n 151, sulla riforma del diritto di famiglia, non possono riproporsi in tale Sede le questioni circa l'ammissibilita della relativa Azione a norma dello art 274 cod civ o l'integrita del contraddittorio nelle pregresse fasi di merito, trattandosi di antecedenti logici gia implicitamente decisi dalla Corte di Cassazione. (Conf 1879/80, mass n 405493, sulla prima parte; (Conf 2890/76, mass n 381644; (Conf 3525/75, mass n 377706).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)