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Sez. L, Sentenza n. 22115 del 19/10/2009 (Rv. 610301 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI | Poteri del giudice - Condizioni - Limiti - Rapporto di agenzia - Domanda di pagamento delle provvigioni - Onere probatorio dell'agente - Oggetto - Inosservanza - Richiesta di consulenza tecnica contabile - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2009-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/610301-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI

Nel rito del lavoro, l'art. 432 cod. proc. civ., che consente al giudice di liquidare in via equitativa il compenso dovuto al lavoratore subordinato o parasubordinato, non deroga al principio dell'onere della prova sancito dall'art. 2967 cod. civ., trovando applicazione solo ove il diritto sia certo ma sia impossibile oppure oggettivamente difficile la determinazione della somma dovuta. Ne consegue che, accertata la sussistenza del rapporto di agenzia, va rigettata la domanda dell'agente al pagamento delle provvigioni qualora questi non provi le prestazioni eseguite o non abbia ritualmente richiesto la produzione dell'estratto conto (non tempestivamente consegnatogli dal preponente ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 303 del 1991), dovendosi escludere che, in mancanza, si possa supplire con la richiesta di consulenza tecnica contabile, che non è ammissibile per l'accertamento dei fatti non provati dalla parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)