Sez. L, Sentenza n. 10401 del 06/05/2009 (Rv. 607537 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI | Poteri del giudice - Condizioni - Limiti - Fattispecie.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - VALUTAZIONE EQUITATIVA DELLE PRESTAZIONI
Nel rito del lavoro il potere, conferito al giudice dall'art. 432 cod. proc. civ., di liquidare con valutazione equitativa la somma dovuta al lavoratore quando sia certo il relativo diritto, può essere esercitato dal giudice del merito soltanto nell'ipotesi in cui sia individuata, con adeguata e corretta motivazione, l'obiettiva impossibilità di una determinazione certa dell'importo della somma dovuta alla stregua degli elementi acquisiti al processo. Nell'esercizio di tale potere discrezionale il giudice è tenuto a dare congrua ragione del processo logico attraverso il quale perviene alla liquidazione del "quantum debeatur", indicando i criteri oggettivi assunti a base del procedimento valutativo. (In base all'anzidetto principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che si era limitata a determinare il corrispettivo dovuto per la prestazione aggiuntiva svolta dalla lavoratrice - consistente nella effettuazione di lavori di pulizia dei locali della scuola al di là dei compiti propri di portiere - nella metà del compenso preteso, utilizzando un criterio meramente soggettivo in quanto riferito all'entità della richiesta dell'interessata).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 432 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)