Sez. L, Sentenza n. 12913 del 13/07/2004 (Rv. 574503 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Lavoratori piazzisti - Applicabilità delle limitazioni d'orario - Esclusione - Presunzione di continuità tra orario iniziale e finale - Configurabilità - Limiti - Fondamento.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO
In riferimento ai lavoratori piazzisti, che si differenziano dai commessi viaggiatori unicamente per il raggio d'azione ristretto alla cerchia urbana e sono esclusi dalle limitazioni dell'orario di lavoro sia dalla legge fondamentale in materia (n. 473 del 1925) sia dal recente decreto legislativo n. 66 del 2003, ai fini della dimostrazione del diritto al compenso per lavoro straordinario dovuto al superamento del limite d'orario non si può applicare la presunzione di continuità per il periodo intermedio tra orario iniziale e orario finale, giacché a tale presunzione si può ricorrere allorquando la prestazione si svolga in un ambito tale da consentire l'esplicazione costante della direzione e il controllo dell'effettivo espletamento, mentre la medesima non è applicabile nei casi in cui il lavoro viene effettuato al di fuori dalla sede aziendale, con possibilità di interruzione e di pause ed anche di relativa discrezionalità nella scelta dei tempi e delle priorità nelle incombenze da svolgere, elementi che sfuggono per loro natura a qualsiasi possibilità di apprezzamento da parte del datore e generalmente anche di terzi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 2, Legge 17/04/1925 num. 473 CORTE COST., Legge 24/06/1997 num. 196 art. 13, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)