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Sez. L, Sentenza n. 12000 del 08/08/2003 (Rv. 565819 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO | Lavori discontinui - Lavoro straordinario - Configurabilità - Presupposto - Superamento dell'orario di lavoro contrattualmente fissato.
Stato
decisa il 2003-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565819-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - LAVORO STRAORDINARIO

In riferimento ai lavoratori addetti a prestazioni discontinue o di semplice attesa o custodia, esclusi ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 15 marzo 1923, n.692, e della tabella di cui al R.D. 6 dicembre 1923, n.2657, da limitazioni di orario, può configurarsi l'espletamento di lavoro straordinario quando, nonostante la discontinuità della prestazione lavorativa, sia convenzionalmente (mediante contratto individuale o collettivo) fissato un preciso orario di lavoro e questo risulti in concreto superato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2107, Cod. Civ. art. 2108 CORTE COST., Regio Decr. 06/12/1923 num. 2657 CORTE COST., Regio Decr. Legge 15/03/1923 num. 692 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)