Sez. 3, Sentenza n. 33180 del 25/05/2004 Ud. (dep. 02/08/2004) Rv. 229157 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - CASI - IN GENERE | Assunzione della prova di minori di sedici anni per reati in materia di prostituzione o di violenza sessuale - Forma scritta - Ammissibilità - Lesione del principio del contraddittorio - Insussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - INCIDENTE PROBATORIO - CASI - IN GENERE
In tema di incidente probatorio, è consentito al giudice che procede all'audizione di un minore infrasedicenne per reati in materia di prostituzione e violenza sessuale, disporre l'assunzione della testimonianza in forma scritta (con domande orali e risposte scritte) quando questa modalità appare necessaria per tutelare la fragile psicologia del teste e la genuinità della deposizione. (In motivazione si afferma che tale forma non costituisce né una violazione del principio del contraddittorio, in quanto non impedisce alle parti presenti di rivolgere domande o fare contestazioni, né del principio dell'oralità, in quanto non si tratta di prova precostituita fuori dal processo ma formata in contraddittorio tra le parti come per le deposizioni del sordo o del sordomuto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 392 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 392 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 398 com. 5 n. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 398 com. 5 n. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 119 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)