diritto.io

Sez. 1 - , Sentenza n. 49963 del 17/10/2018 Ud. (dep. 05/11/2018) Rv. 275656 - 02

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE | Fogli manoscritti e sottoscritti dal testimone - Rilevanza probatoria – Equiparazione alla testimonianza - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2018-10-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275656-02

PROVE - MEZZI DI PROVA - TESTIMONIANZA - IN GENERE

I fogli manoscritti e firmati dal testimone, ritualmente acquisiti al fascicolo del dibattimento, costituiscono una manifestazione del pensiero dello stesso, ancorché esplicitata in forma grafica e non verbale, onde devono essere equiparati sotto il profilo probatorio alle dichiarazioni testimoniali, a condizione che il teste, nel contraddittorio delle parti, ne confermi l'autenticità ed il contenuto ricognitivo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 194, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 499 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)