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Sez. L - , Sentenza n. 24032 del 12/10/2017 (Rv. 646135 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Lavoro dipendente prestato all'estero - Determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi - Rinvio recettizio al d.P.R. n. 917 del 1986 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646135-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE

Ai fini dell'individuazione della base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti in relazione alla posizione di lavoratori italiani che prestano attività lavorativa all'estero, deve aversi riguardo alla retribuzione effettivamente corrisposta, dovendosi escludere che la formulazione dell'art. 3, comma 19, lett. a), della l. n. 662 del 1996 - secondo cui l'equiparazione della definizione di reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali e previdenziale deve essere operata "ove possibile" - sia tale da poter qualificare come ricettizio il rinvio alle disposizioni di cui al d.P.R. n. 917 del 1986, dovendosi esaminare la compatibilità della disciplina di carattere fiscale con il sistema previdenziale.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 CORTE COST., Legge 23/12/1996 num. 662 art. 3 com. 19 lett. A CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)