Sez. L, Sentenza n. 17646 del 06/09/2016 (Rv. 640998 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE | Lavoro dipendente prestato all'estero - Determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi - Art. 48, comma 8 bis, del d.P.R. n. 917 del 1986 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - RETRIBUZIONE IMPONIBILE
Ai fini dell'individuazione della base imponibile per la determinazione dei contributi previdenziali dovuti in relazione alla posizione di lavoratori italiani che prestano attività lavorativa all'estero, deve aversi riguardo alla retribuzione effettivamente corrisposta e non alle retribuzioni convenzionali individuate con i d.m. richiamati dall'art. 4, comma 1, del d.l. n. 314 del 1987, conv. nella l. n. 398 del 1987, non essendo applicabile il comma 8 bis dell'art. 48 del d.P.R. n. 917 del 1986 (poi divenuto 51 per effetto del d. lgs. n. 344 del 2003) introdotto dall'art. 36, comma 1, della l. n. 342 del 2000, che opera esclusivamente a fini fiscali e non incide sulla determinazione della retribuzione imponibile a fini contributivi.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 48 com. 8 n. 2 CORTE COST., Legge 03/10/1987 num. 398 CORTE COST., Legge 21/11/2000 num. 342 art. 36 com. 1, Decreto Legge 31/07/1987 num. 317 art. 4 com. 1, Decreto Legisl. 12/12/2003 num. 344 art. 51
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)