Sez. 1, Sentenza n. 1116 del 07/05/1963 (Rv. 261624 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONISTI INTELLETTUALI - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - ATTIVITA ESTRANEA ALLA PROPRIA CATEGORIA PROFESSIONALE - DIRITTO AL COMPENSO - INSUSSISTENZA - REDAZIONE DI PROGETTO DI COSTRUZIONE REDATTO DA UN GEOMETRA.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONISTI INTELLETTUALI - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - ATTIVITA ESTRANEA ALLA PROPRIA CATEGORIA PROFESSIONALE - DIRITTO AL COMPENSO - INSUSSISTENZA - REDAZIONE DI PROGETTO DI COSTRUZIONE REDATTO DA UN GEOMETRA.*
La non iscrizione di un libero professionista nell'albo della categoria determina la nullita assoluta del rapporto tra il professionista ed il cliente, ai sensi dell'art 1418 cod civ, onde data la nullita, il contratto non genera alcun effetto, ed il professionista non ha Azione per il pagamento del compenso. Tale principio va applicato, anche nel caso in cui il professionista, pur essendo regolarmente iscritto nell'albo della propria categoria, esplichi la sua attivita in settori estranei, per i quali esista altra categoria di professionisti, ed un diverso albo professionale. (nella specie, un geometra aveva redatto un progetto per la costruzione di un edificio destinato ad albergo, rientrante nei limiti della Competenza professionale degli ingegneri).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)